La Programmazione territoriale provinciale si basa essenzialmente sui Piani Territoriali di Coordinamento, previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge 17 agosto 1942 n. 50, dall’articolo 20 co. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dagli articoli 34, 35 e 36 della Legge Regionale 20 dicembre 2023 n. 58.
La legislazione nazionale e regionale, ha individuato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come principale strumento in capo alle Province per la pianificazione territoriale di competenza.
Detti Piani hanno valore di coordinamento strategico per la pianificazione sottordinata degli Enti Locali, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio e assumono la funzione di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
L’utilità del P.T.C.P. sta nel fatto che esso rappresenta il riferimento principale di programmazione entro cui delineare e definire le scelte di trasformazione territoriale e, soprattutto, nel fornire ai Comuni conoscenze e strumenti indispensabili per dare valide motivazioni alle scelte da intraprendere.
ART. 34 (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)
1. Compete alle Province la funzione di pianificazione strategica d’area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche dei Comuni e delle loro Unioni, che incidano su interessi pubblici intercomunali.
2. Le Province possono esercitare le funzioni di pianificazione di cui al comma 1 anche in forma associata.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province approvano il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) con il quale, in particolare:
a) definiscono gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
b) possono stabilire i criteri e le modalità per l’assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacita’ edificatoria, secondo quando [quanto] stabilito dall’articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.
4. Nell’osservanza del principio di adeguatezza e di differenziazione, alle Province possono essere affidate, anche su richiesta delle stesse, ulteriori competenze nel campo della pianificazione territoriale, attraverso la stipula di appositi accordi territoriali con la Regione.
ART. 35 (CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, nel rispetto della pianificazione sovraordinata, contiene:
a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l’azione congiunta fra i medesimi;
e) l’individuazione delle zone nelle quali e’ opportuno proporre l’istituzione di aree naturali protette;
f) l’individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilita’ sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilita’ individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilita’ dolce anche extraurbana;
i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.
2. Il PTCP concorre alla maggiore definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale di cui all’articolo 28.
3. Il PTCP può individuare ambiti per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del piano medesimo.



