ART. 23 (VALUTAZIONE DI INCIDENZA)
1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;
b) gli interventi o progetti, nonché ogni attività potenzialmente incidente sui siti Natura 2000, di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC,SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
2. La Regione e’ competente per la valutazione d’incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi, progetti e attività di cui al comma 1, lettera b).
3. Resta salva la facoltà dei Comuni capoluogo di Provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attività di rispettiva competenza.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e per gli interventi, progetti e attività di cui al comma 1, lettera b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza e’ effettuata sentito l’ente gestore dell’area stessa.
5. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e’ ricompresa nell’ambito di detta procedura.
5-bis. Rimangono ferme ed efficaci le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7(Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)) nonché gli atti di attuazione eventualmente assunti dalla Giunta regionale.
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Note all’art. 23:
Il comma 5-bis e’ stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 10 luglio 2024, n. 11.