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LAGO DI SCANNO
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Fase di consultazione preliminare

ART. 68 (FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE)

1. Il responsabile del procedimento avvia la fase di consultazione preliminare al fine di acquisire contributi inerenti gli aspetti urbanistici e ambientali.

2. Alla consultazione preliminare sono invitati a partecipare, nelle forme della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14, comma 1, della l. 241/1990 in modalità sincrona, gli enti, le amministrazioni ed i soggetti competenti, anche in materia ambientale, al successivo rilascio di ogni parere, nulla-osta ed ogni altro atto di assenso richiesto dalla legge per l’approvazione del piano.

3. I soggetti partecipanti si esprimono limitatamente agli argomenti di propria stretta competenza e forniscono alla Amministrazione procedente i dati e le informazioni conoscitive in loro possesso ed ogni elemento utile al conseguimento dei rispettivi assensi.

4. Il progetto di piano e il relativo rapporto preliminare contenente le valutazioni ambientali sono trasmessi ai soggetti interessati unitamente alla convocazione della conferenza la cui riunione non puo’ svolgersi prima di quarantacinquegiorni decorrenti dalla data di convocazione. Nel corso della consultazione sono individuati tutti gli aspetti che possono formare oggetto di successivi atti di assenso comunque denominati al fine di consentire ai soggetti partecipanti di offrire i contributi utili a semplificare la fase di approvazione del piano.

5. I lavori della conferenza di servizi di cui al comma 1 si concludono non oltre il termine massimo di quarantacinquegiorni dalla riunione di cui al comma 4 e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal d.lgs. 152/2006 per le consultazioni ambientali.

6. I contributi pervenuti nella fase di consultazione preliminare sono utilizzati per l’integrazione e la predisposizione definitiva del documento di piano e del rapporto ambientale nel caso in cui sia stata avviata la procedura di VAS dicui all’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

7. Nel caso in cui sia stata avviata una verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 152/2006, la consultazione preliminare si conclude con un provvedimento di esclusione o assoggettabilitàa VAS del piano; in tale ultima ipotesi il procedimento regredisce alla fase preliminare di cui all’articolo 66.

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