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SULMONA, ACQUEDOTTO MEDIEVALE E PIAZZA GARIBALDI
SULMONA, ACQUEDOTTO MEDIEVALE E PIAZZA GARIBALDI - Foto Credits

V.A.S.

ART. 24 (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile la Regione, le Province, i Comuni e le Unioni di comuni,nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani, prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, procedendo alle valutazioni e verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. I piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità definite dal medesimo d.lgs. 152/2006.

3. Alle varianti e alle modifiche dei piani o dei programmi di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. 152/2006.

4. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006 per i quali l’autorità competente valuti la necessità di prevedere anche una valutazione di incidenza di Livello II ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e delle vigenti linee guida regionali, si procede alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 152/2006.

5. Nei casi di cui al comma 2 per i quali e’ prevista anche una valutazione di incidenza di Livello I ai sensi delle vigenti linee guida regionali, fatta salva la verifica degli impatti che il piano o il programma può avere sull’ambiente, il procedimento può concludersi con la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 152/2006solo a condizione che la procedura di valutazione di incidenza di Livello I abbia avuto esito positivo; qualora la procedura di valutazione di incidenza di Livello I abbia avuto esito negativo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

6. Il parere motivato di VAS da’ atto, in ogni caso, degli esiti del procedimento di valutazione di incidenza qualora prevista.

7. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli12 e 13 del d.lgs. 152/2006 sono avviati contestualmente alla fase di consultazione preliminare di cui all’articolo 68.

8. Con apposito atto di coordinamento tecnico, la Giunta regionale, nell’ambito della definizione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, può elaborare uno studio volto ad identificare ed implementare le reti ecologiche, come definite al punto A3 della Strategia nazionale per la biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252, a supporto della pianificazione locale nonché a definire un set di indicatori centrati sul contesto regionale utilizzabili per descrivere e monitorare lo stato dell’ambiente derivante dall’attuazione dei piani.

9. La Regione, le Province, i Comuni e le Unioni dei comuni provvedono al monitoraggio dell’attuazione dei piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 152/2006 anche al fine della revisione o dell’aggiornamento degli stessi e rendono disponibili nel proprio sito web i relativi esiti.

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Note all’art. 24:

Il comma 8 è stato sostituito dall’art. 16,, comma 1, lettera c), L.R. 14 febbraio 2024, n. 6. Vedi il testo originale.

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