ART. 66 (FASE PRELIMINARE)
1. Ai fini dell’approvazione del piano l’Amministrazione procedente, con deliberazione di Giunta, definisce preliminarmente gli indirizzi e gli obiettivi che intende perseguire mediante la specifica attività di pianificazione,individuando i tempi di espletamento delle fasi delineate dall’articolo 65.
2. La deliberazione di cui al comma 1 provvede, altresì, in merito ai seguenti aspetti:
a) eventuale istituzione dell’ “Ufficio del Piano” di cui all’articolo 81 che sostituisce, nelle attività procedurali di formazione e approvazione del piano, il settore tecnico competente;
b) individuazione del responsabile del procedimento, nell’ambito della Amministrazione procedente, per la gestione delle attività amministrative e tecnico-istruttorie finalizzate all’adozione e all’approvazione del piano.



