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VEDUTA DI PACENTRO
VEDUTA DI PACENTRO - Foto Credits

Fase di approvazione

ART. 70 (FASE DI APPROVAZIONE)

1. All’esito della fase di cui all’articolo 69, il responsabile del procedimento avvia la consultazione definitiva mediante indizione di una conferenza di servizi in forma semplificata o simultanea, ai sensi degli articoli 14-bis e 14-ter della l. 241/1990, convocando le Amministrazioni competenti al rilascio di ogni parere, nulla-osta ed ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge ai fini dell’approvazione del piano, eventualmente integrato con le osservazioni accolte e con il parere in materia di VAS di cui all’articolo 69, comma 8.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento trasmette gli elaborati di piano, adeguato alle risultanze della conferenza di servizi, all’organo competente per l’approvazione che lo sottopone alla votazione nella prima seduta utile e, comunque, non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione. La mancata approvazione del piano nel termine previsto dal presente comma comporta l’inefficacia dell’intero procedimento di formazione.

3. L’atto di approvazione del piano e’ pubblicato integralmente sui siti web della Amministrazione procedente e dell’autorita’ competente, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. 152/2006.

4. Il responsabile del procedimento pubblica tempestivamente sul BURAT l’avviso dell’avvenuta approvazione del piano e trasmette alla Regione una copia digitale di tutti gli elaborati del piano anche ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale e dei relativi quadri conoscitivi.

5. Il piano entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURAT dell’avviso dell’approvazione di cui al comma 4, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione procedente secondo quanto previsto dal comma 3.

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