ART. 69 (FASE DI ADOZIONE E PARTECIPAZIONE)
1. Conclusa la fase di consultazione preliminare il responsabile del procedimento predispone gli elaborati di piano e,nel caso in cui sia stata avviata la procedura di VAS a sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 152/2006, anche gli elaborati ambientali
2. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo competente una proposta di deliberazione unitamente ai documenti di cui al comma 1 per consentire l’adozione del piano entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di conclusione della consultazione preliminare. La mancata adozione del piano nel termine previsto dal presente comma comporta l’inefficacia della consultazione preliminare espletata.
3. Dalla data di adozione del piano decorrono le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.p.r.380/2001.
4. Il piano, unitamente ai documenti di cui al comma 1, e’ depositato, entro dieci giorni dalla data di adozione, presso la sede della Amministrazione procedente della Provincia o delle Province e dei Comuni eventualmente interessati dal piano secondo la modalità della pubblicazione sul sito web della medesima Amministrazione.
5. Dell’avvenuto deposito di cui al comma 4 e’ data notizia tramite pubblicazione sul BURAT di un avviso che riporta le seguenti indicazioni:
a) delibera di adozione dello strumento urbanistico;
b) sito web nel quale il piano e’ pubblicato e termine perentorio entro il quale chiunque può formulare osservazioni;
c) responsabile del procedimento e garante della divulgazione di cui all’articolo 82.
6. Ai fini dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e fermi restando gli obblighi di deposito e pubblicazione previsti dall’articolo 13 del medesimo d.lgs. 152/2006, l’avviso di cui al comma 5 contiene, altresì, i seguenti dati:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente;
b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del d.lgs. 152/2006;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessita’ della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
7. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5, chiunque può prendere visione del piano e presentare proprie osservazioni in forma scritta. Entro il medesimo termine l’Amministrazione procedente organizza almeno una presentazione pubblica del piano con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori. Il termine di cui al presente comma vale anche ai fini della formulazione delle osservazioni e degli elementi di cui all’articolo14, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
8. L’organo competente per la pianificazione urbanistica si esprime sulle osservazioni entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al comma 7. L’autorità competente per la VAS esprime il parere motivato secondo le modalità ed i termini di cui all’articolo 15 del d.lgs. 152/2006.
9. Qualora dall’accoglimento delle osservazioni risulti una modifica sostanziale al piano o al rapporto ambientale si procede alla rinnovazione del documento di piano e del rapporto ambientale da sottoporre a nuovo procedimento di adozione nel rispetto di quanto previsto al comma 2.



