ART. 67 (FASE DI FORMAZIONE DEL PIANO)
1. Il responsabile del procedimento, con il supporto dell’Ufficio del Piano qualora istituito, procede alla redazione del progetto di piano nel rispetto degli obiettivi individuati nella deliberazione di cui all’articolo 66 e stabilisce la procedura ambientale a cui dare seguito tenendo conto anche di quanto riportato al capo II del titolo II.
2. Il progetto di piano e la relazione preliminare ambientale sono elaborati entro i termini indicati nella deliberazione di cui all’articolo 66.



